domenica 9 dicembre 2012

Mediazione Obbligatoria – non escludo il ritorno

La Corte con la sentenza 6 dicembre 2012 n. 272, pur non avendo affrontato profili di incostituzionalità (se non il difetto di delega da parte del Parlamento al Governo relativamente alla obbligatorietà del tentativo di mediazione in particolare materie), ha tuttavia offerto interessanti spunti di riflessione.
Il primo dato che risulta corrisponde alla conferma di quanto già letto nel comunicato: l’unico «vizio» presentato dal d. lgs. n. 28/2010 è rappresentato dall’eccesso di delega in cui l’Esecutivo è incorso nel prevedere una forma di mediazione «obbligatoria».
Purtroppo, bisogna riconoscere che il testo del provvedimento è sotto certi aspetti sorprendente, dato che il vizio formale rilevato dalla Corte ha -di fatto- abbattuto gran parte dell’impianto del d. lgs. n. 28/2010, travolgendo alcune disposizioni che non sono necessariamente connesse all’«obbligatorietà».
La sentenza della Corte Costituzionale non è affatto in contrasto con la normativa europea
La sentenza chiarisce  che il legislatore nazionale potrebbe oggi intervenire, con legge ordinaria, sulla disciplina della mediazione prevedendo ipotesi di obbligatorietà.
Conseguentemente, l’obbligatorietà della mediazione quale condizione di procedibilità, qualora reintrodotta, sarebbe del tutto legittima in quanto, anche quest’ultima al pari della mediazione volontaria e delegata, rientra nella discrezionalità del legislatore nazionale.
In definitiva la sentenza n.272/2012 la Corte Costituzionale non ha bocciato l’istituto della mediazione obbligatoria
A mio avviso non esiste alcun ostacolo alla introduzione di una rinnovata necessaria forma di obbligatorietà e mi auguro che la mediazione, anche quella obbligatoria, esca rafforzata dalla pronuncia de quo.
Probabilmente il legislatore è già in atto nel valutare l’eventuale beneficio di una re-introduzione della mediazione obbligatoria. Ma gli organismi di mediazione sollecitano l’intervento urgente del Ministro Severino e del Governo altrimenti scatteranno azioni giudiziarie contro lo Stato. Le azioni interesseranno anche le autorità europee competenti per ottenere una condanna nei confronti dello Stato Italiano.
– vedasi il comunicato di  ADR & Mediazione di seguito riportato
La chiusura di 950 organismi di mediazione , 1600 posti di lavoro a rischio, e una perdita che in difetto si stima in 20 milioni di euro. Questi sono i numeri relativi all’enorme danno che il vizio formale per eccesso di delega del decreto legislativo 28/2010, dichiarato dalla recente sentenza della Corte Costituzionale, potrebbe produrre se il governo non interverrà tempestivamente con un provvedimento salva mediazione. Il giovanissimo istituto giuridico della mediazione, introdotto in Italia con la legge delegata, poi risultata viziata, ha funzionato e lo dicono i numeri.

venerdì 18 novembre 2011

Corso Mediatore Civile e Commerciale



Da marzo 2011 la mediazione è diventata obbligatoria, condizione di procedibilità, nelle controversie relative a: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, contratti assicurativi, bancari e finanziari, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità.
Da marzo 2012 sarà introdotta la mediazione obbligatoria anche nelle materie di condominio e RC auto.
Il D.M. n. 180 del 4 novembre 2010, regolamento attuativo previsto dall'art. 16 del D. lgs. 4 marzo 2010 n. 28 in materia di mediazione civile e commerciale. Ha aperto le porte della mediazione anche ai tecnici iscritti ad un albo professionale, offrendo nuove opportunità di lavoro.
Per diventare mediatore civile e commerciale è necessario integrare la propria preparazione professionale (Laurea in qualsiasi indirizzo anche triennale, nonché iscrizione a un ordine o collegio professionale) con una formazione specifica.
Coloro che avranno seguito un adeguato percorso formativo – potranno svolgere l’attività di mediazione presso gli organismi accreditati al Ministero di Giustizia.
A.D.R. Camera Caritatis, organismo di mediazione, specializzato nella risoluzione delle controversie in ambito nazionale ed internazionale, iscritta al n. 94 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione giusta PDG del 07 luglio 2010 del Ministero della Giustizia ed è accreditata tra i soggetti/Enti abilitati a tenere corsi di formazione con PDG n. del 28 giugno 2010 del Ministero della Giustizia, si è già attivata con corsi di formazione destinati anche tecnici iscritti a un ordine o collegio professionale.
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Madiazione Civile e Commerciale

A.D.R. Camera Caritatis è un organismo di conciliazione, indipendente e neutrale, specializzato nella risoluzione delle controversie in ambito nazionale ed internazionale è iscritta al n. 94 del registro degli organismi deputati a gestire procedure di mediazione finalizzati alla conciliazione, in forza delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 3 D.M. 180/10 - PDG del 07 luglio 2010 e seguenti del Ministero della Giustizia - e' iscritta nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.M. 222/2004 e del D.M. n. 180/2010, al n. 88 con PDG n. del 28 giugno 2010 del Ministero della Giustizia.A.D.R. Camera Caritatis nasce per colmare l'esigenza della collettività di farsi carico della "questione giustizia" non più responsabilità o patrimonio esclusivo dello stato centrale; ciò in adesione alle esigenze poste dal principio di "sussidiarietà". La domanda fondamentale cui occorre dare una risposta è se, anche per la competenza relativa alla risoluzione delle controversie, si pone l'esigenza della sussidiarietà come metodo di allocazione delle competenze. Se così fosse tutto il sistema attuale ne dovrebbe essere fortemente impregnato alla luce della poca attitudine rilevata dalla attuale organizzazione ad una sua diffusione sul territorio. A.D.R. Camera Caritatis si pone in parallelo ad una pubblica amministrazione nuova, a fianco e non contro i cittadini. Quella che in buona sostanza la nuova Costituzione europea ha definito come ideale, ossia la buona amministrazione. La definizione, un po' naif per una pubblica amministrazione, già enunciata in termini di auto definizione in diversi atti comunitari, è stata da ultimo recepita anche dall'art. II - 41 della Costituzione europea. La definizione afferisce ad un concetto normalmente riservato per evidenziare il comportamento del bonus pater familias, di una persona fisica, più che un soggetto istituzionale, quale una pubblica amministrazione. Si tratta indubbiamente di una definizione diversa dal consueto; afferma che le questioni che riguardano i cittadini devono essere trattate in modo "equo", ossia in modo rispettoso dell'equilibrio complessivo del sistema, oltre le strette affermazioni giuridiche, riprendendo il medesimo canone di riferimento normalmente riservato alla tutela giurisdizionale secondo equità. A.D.R. Camera Caritatis si propone di offrire ai cittadini un parametro diverso, più articolato, complesso e complessivo della legittimità in senso stretto (enunciabile nell'opportunità, nell'adeguatezza e nel merito amministrativo), che limita e fa coincidere la scelta discrezionale della pubblica amministrazione al comune sentire. Camera Caritatis fa leva conseguentemente su un concetto completamente diverso dal passato: il cittadino e le sue esigenze poste al centro dell'attenzione della norma che trova la propria legittimità sostanziale, il baricentro fondamentale, nella capacità d'interpretare i bisogni veri dei cittadini, più che nell'esercizio del potere astratto.